Art. 1. Denominazione

E’ costituita, nel rispetto del Codice Civile, della Legge 383/2000 e della normativa in materia, l’Associazione di promozione sociale denominata: “Padova Fa Battere Il Cuore”

Art. 2. Sede

La Associazione ha sede legale in Via A. Gabelli n°86, 35121, Padova. Il Consiglio Direttivo, con una sua deliberazione, può trasferire la sede nell’ambito della stessa città, nonché istituire sezioni staccate anche in altre città, senza che ciò comporti modifica al presente statuto ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Art. 3. Finalità e attività

L’Associazione è apartitica, non ha scopo di lucro e svolge attività di promozione e utilità sociale.

L’Associazione intende uniformarsi nello svolgimento della propria attività alla normativa prevista dalla Legge vigente, alle regole del presente statuto e ai principi di democraticità interna della struttura, di elettività e di gratuità delle cariche associative.

L’Associazione ha lo scopo di promuovere, favorire, coordinare e sostenere, anche mediante la raccolta di donazioni volontarie, iniziative volte alla:

  1. diffusione della cultura della prevenzione delle malattie cardiovascolari e del soccorso alle vittime di eventi cardiovascolari e di arresto cardiaco tra la popolazione laica, il personale sanitario e le Istituzioni
  2. installazione e gestione di defibrillatori semiautomatici;
  3. incremento della rapidità e miglioramento della qualità del soccorso alle vittime di eventi cardiovascolari e di arresto cardiaco
  4. promuovere l’acquisto, contribuire ad acquistare o acquistare direttamente defibrillatori ed altri presidi di cardioprotezione da gestire direttamente o donare ad enti e associazioni;
  5. promuovere ed attuare programmi volti all’incremento della rapidità e al miglioramento della qualità del soccorso alle vittime di arresto cardiaco;
  6. stabilire convenzioni o sviluppare collaborazioni con aziende, enti, altre associazioni, che condividano gli scopi dell’Associazione;
  7. provvedere alla distribuzione di pubblicazioni, edizioni fonografiche, audiovisivi, e altro materiale legato allo scopo dell’Associazione, oltre a promuovere e pubblicizzare la propria attività e la propria immagine anche tramite siti web, blog, social media, giornali on-line ecc…;
  8. svolgere qualsiasi altra attività, direttamente connessa agli scopi istituzionali, che venga ritenuta utile per il conseguimento delle finalità associative:
    1. eleggere gli organi sociali e essere eletto negli stessi;
    2. partecipare all’Assemblea dei soci, e di votare direttamente per l’approvazione e le modifiche dello Statuto, l’approvazione del bilancio per la nomina degli organi sociali dell’Associazione, oltre al diritto di impugnare le delibere degli organi sociali;
    3. partecipare alla vita dell’Associazione e alle attività sociali;
    4. ricevere periodicamente informazioni circa la vita dell’Associazione;
    5. contribuire con il proprio sostegno personale e materiale alle attività dell’Associazione.
    6. radiazione: la radiazione viene pronunciata dal Consiglio Direttivo contro il socio che commetta azioni ritenute disonorevoli per i principi dell’Associazione che, con la sua condotta, costituisca ostacolo al buon andamento della stessa;
    7. decadenza: il socio viene dichiarato decaduto con deliberazione del Consiglio Direttivo se non partecipa ad alcuna attività dell’Associazione per almeno un anno solare senza giustificato motivo o se non abbia versato la quota associativa entro la fine dell’anno solare avendo ricevuto invito scritto da parte del Consiglio Direttivo.

L’Associazione potrà svolgere le seguenti attività, per l’esclusivo perseguimento di finalità di promozione e utilità sociale, correlate e connesse ai suoi scopi:

È fatto divieto agli organi amministrativi di svolgere o far svolgere attività con scopi diversi da quelli sopra indicati, ad eccezione di quelle ad essi direttamente connesse o di quelle accessorie e comunque con l’esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Art. 4. Soci

4.1. Sono ammesse all’Associazione tutte le persone fisiche che condividono gli scopi e accettano il presente statuto e l’eventuale regolamento interno.

4.2. L’organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo ha 30 giorni di tempo per esaminare la richiesta di ammissione e comunicare la decisione all’interessato. L’eventuale diniego deve essere motivato ed è comunque ammesso reclamo all’assemblea. L’ammissione come socio comporta l’iscrizione nel Libro dei Soci.

4.3 Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota associativa è intrasmissibile.

Art. 5Diritti e doveri dei soci

5.1. Fra i soci dell’Associazione esiste parità di diritti e di doveri ed il voto di ognuno ha pari valore. Ogni socio è vincolato all’osservanza di tutte le norme del presente statuto nonché dell’eventuale regolamento interno e a versare nei termini la quota sociale.

5.2. I soci svolgono la propria attività nell’Associazione prevalentemente in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.

5.3. Ogni socio ha il diritto di:

Art. 6Recesso ed esclusione del socio

6.1 Il socio può recedere dall’Associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

6.2 Il socio perde la sua qualifica per:

Avverso la radiazione o la decadenza è ammesso ricorso all’Assemblea la cui decisione è inappellabile. La radiazione non dà luogo a indennizzi o rimborsi di alcun genere. E’ comunque ammesso ricorso al giudice ordinario.

Art. 7. Organi sociali

7.1 Sono organi dell’Associazione: l’Assemblea dei soci, il Presidente e il Consiglio Direttivo.

7.2 A garanzia della democraticità della struttura dell’Associazione, si stabilisce che tutte le cariche devono essere elettive oltreché gratuite, ed hanno durata triennale.

Art. 8. L’Assemblea dei soci

8.1 L’Assemblea dei Promotori è l’organo sovrano dell’Associazione. Essa è composta da tutti i soci.

8.2 L’Assemblea è convocata dal Presidente, almeno una volta l’anno, ed ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno ed è presieduta dal Presidente o, nel caso di sua impossibilità, dal Vice-Presidente o dal consigliere più anziano.

8.3 L’Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.

8.4. L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E’ straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell’Associazione. E’ ordinaria in tutti gli altri casi.

Art. 9. Compiti dell’Assemblea

9.1 L’assemblea deve: approvare il rendiconto consuntivo e preventivo; fissare l’importo della quota sociale annuale; determinare le linee generali programmatiche dell’attività dell’Associazione; approvare l’eventuale regolamento interno; deliberare in via definitiva sulle domande di nuove adesioni e sulla esclusione dei soci; eleggere il Presidente e il Consiglio Direttivo; deliberare su quant’altro demandatole per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio direttivo.

Art. 10. Validità dell’Assemblea

10.1. La convocazione dell’assemblea, ordinaria o straordinaria, è effettuata con avviso di almeno quindici giorni prima della data fissata per l’assemblea di prima convocazione e deve contenere l’ordine del giorno, la data, l’ora e il luogo. Nello stesso avviso di convocazione dell’assemblea, può essere fissato un giorno ulteriore per la seconda convocazione. La convocazione si effettua anche  con raccomandata, sms o e-mail. I Promotori, ai fini dei loro rapporti con il Comitato, eleggono domicilio nel luogo, al numero di telefono mobile e all’indirizzo di posta elettronica indicati nel Libro dei Promotori.

10.2 L’assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega. Non è ammessa più di una delega per ciascun aderente.

10.3 Le deliberazioni dell’assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone (o quando l’Assemblea lo ritenga opportuno).

10.4 L’assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza della metà più uno dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l’Associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di ¾ dei soci.

Art. 11. Verbalizzazione

11.1 Le discussioni e le deliberazioni dell’assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente.

11.2 Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

Art. 12. Consiglio direttivo

12.1 L’Associazione è amministrata da un Consiglio direttivo, composto da membri designati fra tutti i soci aventi diritto al voto. Il Consiglio direttivo è composto da un numero minimo di 5 ad un massimo di 9 membri in numero dispari. Il Consiglio direttivo dura in carica tre anni e i suoi membri possono essere rieletti.

12.2 Il Consiglio direttivo elegge nella sua prima riunione il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente, in assenza di entrambi dal più anziano tra i Consiglieri presenti.

12.3 Il Consiglio direttivo si riunisce su convocazione del Presidente o quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti.

12.4 Le sedute sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente. Non è ammesso il voto per delega.

12.5 Le riunioni del Consiglio direttivo devono risultare da apposito verbale, firmato dal presidente e dal segretario e trascritto nel Libro delle delibere del Consiglio Direttivo

12.6 Il Consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all’Assemblea; redige e presenta all’assemblea il rapporto annuale sull’attività dell’Associazione, il rendiconto consuntivo e preventivo.

12.7 I componenti del consiglio decadono se sono assenti ingiustificati per tre sedute consecutive. Se vengono a mancare uno o più consiglieri, per decadenza o dimissioni, il Consiglio direttivo procederà alla sostituzione degli stessi tramite nomina dei primi dei non eletti alla carica di consiglieri. In mancanza, i consiglieri decaduti o dimessi non saranno sostituiti, salvo che venga a mancare il numero minimo di componenti il Consiglio Direttivo: in tal caso i consiglieri rimasti convocheranno al più presto l’Assemblea dei Promotori affinché vengano eletti nuovi consiglieri, che rimarranno in carica per il tempo che residua alla scadenza originaria del mandato.

Art. 13. Il Presidente

13.1 Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’Associazione, presiede il Consiglio direttivo e l’assemblea; convoca l’assemblea dei soci e il Consiglio direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

Art. 14. – Risorse economiche

14.1 Le risorse economiche dell’Associazione sono costituite da: quote e contributi degli associati; eredità, donazioni e legati; contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari; contributi dell’Unione europea e di organismi internazionali; entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati; proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;erogazioni liberali degli associati e dei terzi; entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi; altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo di promozione sociale.

14.2 I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forma indiretta.

14.3 L’Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione

14.4 L’Associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali.

Art. 15. – Rendiconto economico-finanziario

15.1 Il rendiconto economico-finanziario dell’Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all’anno trascorso. Il conto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l’esercizio annuale successivo.

15.2 Il rendiconto economico-finanziario è predisposto dal Consiglio direttivo e approvato dall’assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto, depositato presso la sede dell’Associazione almeno 20 gg. prima dell’assemblea e può essere consultato da ogni associato.

15.3 Il conto consuntivo deve essere approvato entro il 30 aprile dell’anno successivo alla chiusura dell’esercizio sociale.

Art. 16. – Scioglimento e devoluzione del patrimonio

16.1 L’eventuale scioglimento dell’Associazione sarà deciso soltanto dall’assemblea con le modalità di cui all’art. 9.

16.2 In tal caso, il patrimonio, dopo la liquidazione, sarà devoluto a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 17. Risoluzione delle controversie

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci, o tra i soci e l’Associazione, la soluzione sarà demandata a un collegio arbitrale composto da tre persone nominate una ciascuno dalle parte in lite e la terza dai due così nominati. Il collegio giudicherà ex bono ed ex equo in via irrituale con giudizio inappellabile.

Art. 18. Completezza dello Statuto
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, saranno applicabili le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.

Padova, 12/02/2016                                       Firmato: Il consiglio direttivo